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| LEGISLATURA |
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Sorta dalla preesistente ANSPI (Associazione Nazionale Sport Paraplegici Italiani), nel giugno 1980 venne costituita la FISHa - Federazione Italiana per lo Sport degli Handicappati - con lo scopo di "realizzare un processo unitario delle organizzazioni sportive degli handicappati". La FISHa, all'atto della sua costituzione, assorbì la FISM (Federazione Italiana Sportivi Minorati) ed il settore sportivo dell'ANFFaS (Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli Subnormali). Un anno dopo, il 17 luglio 1981, su invito del CONI, sottoscrisse un "accordo di azione unitaria" con la Federazione Italiana Ciechi Sportivi (FICS) e con la Federazione Sport Silenziosi d'Italia (FSSI) ed il successivo 27 ottobre 1981 venne riconosciuta dal CONI come Federazione "aderente". La Federazione ottenne la qualifica di "effettiva" il 30 aprile 1987. A fine 1990 mutò la denominazione in Federazione Italiana Sport Disabili (FISD). La sede è stata sin dall'origine Roma. I primi campionati nazionali si sono svolti nel 1980.
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Fin da quell’anno, visti i benefici che lo sport produce in questi soggetti, si è sentita la necessità di regolamentare l’accesso dei disabili alla pratica sportiva. In Italia la tutela della salute degli sportivi è attuata attraverso leggi specifiche (L. 1099/’71) sia per lo sport dilettantistico, sia per quello professionistico. La L. 833/’78 attribuisce esplicitamente al Servizio Sanitario Nazionale competenza in materia di "Tutela sanitaria della attività sportive". In seguito quest’ultima, con la L.33/’80, veniva assicurata ad ogni cittadino in "condizioni di uniformità e uguaglianza". L’ulteriore evoluzione legislativa si è concretizzata con la L. 91/’81 che detta le "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti" e dalla serie di decreti legislativi che definiscono le attività sportive agonistiche (D.M. 18.02.82), non agonistiche (D.M. 16.02.83) e professionistiche ( D.M. 16.02.84) , infine superate dal D.M. 13.03.95 che definisce le "Norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti". In base alla L. 104/’92 (Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), viene definita persona handicappata chiunque presenti una menomazione di carattere fisico e/o sensoriale, stabile ovvero suscettibile di evoluzione in peggio; che presenti difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa come effetto delle minorazioni come descritte precedentemente. Inoltre nell’art. 23 c.1 della L. 104 si prevede che l’attività e la pratica delle discipline sportive siano favorite senza limitazione alcuna. La tutela sanitaria del disabile dapprima è attuata tramite una prima circolare del Ministero della Sanità (n 34 del 24.10.88) e poi con il D.M. del 04.03.93 che ricalca lo schema generale delle visite medico-sportive dei normodotati. Con il D.M. del 04.03.93 "Determinazione dei protocolli per la concessione dell’idoneità alla pratica sportiva delle persone handicappate" si è voluto affermare, ancora una volta, che l’atleta disabile va tutelato nell’attività sportiva agonistica valutando serenamente i rischi e soprattutto i benefici che ne derivino. In tale decreto si demanda alla FISD (come per le altre federazioni del CONI) la definizione di idoneità agonistica nei portatori dei handicap, che l’allora FISHa (oggi FISD), con la circolare ministeriale n 34 del 24.10.88 aveva così definito: "tutte le attività sportive che vengono svolte sotto il controllo della FISHa (oggi FISD) sono da considerarsi agonistiche. Fanno eccezione le attività svolte dagli atleti affetti da handicap mentale, tesserati come Psichici, la cui attività è sempre da considerarsi non agonistica". Questa legge sancisce l’obbligo delle visite annuali di idoneità agonistica che dovranno essere effettuate dai medici della FMSI (Federazione Medico Sportiva Italiana), specialisti in Medicina dello Sport, che esercitano in strutture pubbliche (ASL) o private convenzionate (Istituti ed ambulatori della FMSI), che rilasceranno relativo certificato di idoneità o non idoneità su moduli specifici dopo aver sottoposto l’atleta agli accertamenti sanitari previsti dalle Tab. A e B in funzione dl loro impegno cardiovascolare. Coloro che vengono definiti non idonei possono far ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, alla Commissione Medica Regionale d’Appello. Gli atleti-guida dei non vedenti devono sottoporsi anch’essi alle visite di idoneità agonistica previste dalla normativa vigente per lo sport prescelto. Pertanto, anche l’atleta disabile può essere dichiarato, nonostante la sua situazione clinica, idoneo all’attività sportiva agonistica.
Bisogna tenere presente che l’idoneità sportiva agonistica è una fase ben distinta dalle classificazioni funzionali dell’handicap che normalmente vengono effettuate dalla commissione medica per le classificazioni secondo le norme internazionali (ISMWSF, CP-ISRA, ISOD, IBSA).
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Per il riconoscimento dell’idoneità agonistica gli atleti devono sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti nell’allegato 1 e, come nel D.M. del 18.02.82, gli sport vengono suddivisi come segue:
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Attività ad impegno cardiovascolare e respiratorio "lieve-moderato"
TABELLA A
- Automobilismo
- Karting
- Bocce
- Bowling
- Scherma
- Tennis tavolo
- Tiro a segno
- Tiro con l’arco
- Vela
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Attività ad impegno cardiovascolare e respiratorio elevato
TABELLA B
- Atletica leggera
- Attività subacquee
- Pallacanestro in sedia a rotelle
- Calcio
- Goalball e Torball
- Canoa e Canottaggio
- Ciclismo
- Equitazione
- Judo e Lotta
- Nuoto e Pallanuoto
- Pallamano
- Pallavolo
- Pentathlon moderno
- Sci alpino, Sci di fondo e Slittino
- Sollevamento pesi
- Tennis
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Inoltre, in base alla circolare n 7 del Ministero della Sanità del 31.01.83 art. 3 comma 3, è previsto che, "nel caso in cui l’attività sportiva prescelta dall’interessato non sia contemplata nel sopracitato allegato 1, essa deve essere assimilata, ai fini degli accertamenti sanitari da compiersi, a quella che, tra le previste, presenti maggior affinità". E, nei commi 4 e 5, precisa che chi pratica più sport deve sottoporsi ad una sola visita, che comprenda tutte le indagini previste per i singoli sport.
Per gli sport della Tabella A sono necessari i seguenti accertamenti :
1. visita medica, comprendente l’anamnesi, le misure antropometriche, la pressione arteriosa, l’acuità visiva, il senso cromatico, alla quale devono aggiungersi per i non vedenti e gli ipovedenti, una visita specialistica oculistica con determinazione dell’acuità visiva e del campo visivo;
2. elettrocardiogramma a riposo;
3. esame delle urine, che nei soggetti con lesioni midollari (tetraplegici, paraplegici spina bifida e altre patologia comportanti vescica neurologica) deve essere necessariamente integrato dall’esame del sedimento e dall’effettuazione della misura dell’azotemia e della creatininemia;
Per gli sport della Tabella B sono necessari i seguenti accertamenti:
1. visita medica come per Tab. A;
2. elettrocardiogramma a riposo e da sforzo, con l’avvertenza che quest’ultimo deve essere effettuato con monitorizzazione in continua, durante e dopo la prova, di almeno una derivazione ECG, utilizzando:
- nei soggetti con l’uso degli arti inferiori, lo Step Test (con durata della prova di tre minuti e con l’altezza del gradino in relazione alla statura) o il cicloergometro (con carichi crescenti fino al raggiungimento di una frequenza cardiaca di almeno il 75 % della massima teorica per l’età);
- nei soggetti con il solo uso degli arti superiori, l’ergometro a manovella o a rullo (anche in questo caso con carichi crescenti fino al 75 % della massima frequenza teorica per l’età).
Nei soggetti con oltre 35 anni di età è necessaria la prova massimale con il cicloergometro o ergometro a manovella o a rullo.
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Nei casi in cui, per difficoltà reali legate all’handicap (spiccata incoordinazione motoria, gravi menomazioni degli arti, ecc.) sia oggettivamente impossibile eseguire l’ECG da sforzo, potrà essere utilizzato qualunque altro test provocativo fisiologico. L’eventuale non raggiungimento della frequenza cardiaca limite verrà considerato ininfluente ai fini del giudizio di idoneità;
3. spirografia (sono accettabili valori di CV del 55 % del previsto nei soggetti con lesioni midollari);
4. esame delle urine completo con sedimento, azotemia, creatininemia nei soggetti con lesioni midollari;
5. RX dei segmenti scheletrici vicarianti negli amputati, con periodicità biennale e solo se i segmenti sono direttamente coinvolti nel gesto sportivo.
Inoltre, per gli atleti praticanti Attività subacquee, sono obbligatori la visita ORL e l’elettroencefalogramma, e per quelli praticanti Equitazione, Sci alpino, Slittino, Nuoto, Pallanuoto e comunque per tutti i cerebrolesi, la visita neurologica periodica e, alla prima visita, l’EEG.
Il medico visitatore può richiedere accertamenti clinico-strumentali ulteriori su motivato sospetto clinico.
L’atleta disabile, quando si presenta alla visita medico-sportiva, deve farlo con attestazione o cartella clinica attestante la patologia responsabile dell’handicap, rilasciate da una struttura pubblica o privata convenzionata.
All’atleta viene rilasciato il certificato di idoneità o non idoneità a quello specifico sport adattato ad atleti disabili. Nei casi di non idoneità è possibile fare ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, alla Commissione Medica Regionale d’Appello.
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